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Provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento. Il sindaco di Santa Croce emette un'ordinanza.

 

martedì 29 dicembre 2015:

IL SINDACO

VISTO l’art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell’aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale“ ed in particolare l’articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

VISTA la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge suddetta i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell’aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche;

VISTA la deliberazionedella Giunta regionale 12 ottobre 2015, n. 964 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs.

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155/2010” con la quale la Giunta Regionale ha confermato la zona territoriale omogenea denominata “Zona Valdarno pisano e Piana lucchese” che comprende ilComunedi Santa Croce sull'Arno;

CONSIDERATO che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell’anno civile risulta essere di 35 e che il calcolo annuale dei superamenti va riferito alle centraline di tipo urbana-fondo, rappresentative dell’esposizione della popolazione;

VISTA la deliberazionedella Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 1182 con la quale sonoindividuati i Comuni – tra cui il Comune di Santa Croce sull'Arno – tenuti all’adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme definiti per la qualità dell’aria ambiente, e in particolare stabilisce:

· i criteri secondo i quali i Sindaci attivano gli interventi individuati al fine di ridurre il rischio di eccedere il numero ammesso dei superamenti del valore limite giornaliero del particolato PM10, nonché la loro articolazione, le modalità di gestione e la loro durata;

· che i Sindaci adottino gli interventi individuati, a partire dal 15° superamento del valore limite giornaliero di PM10, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione di ARPAT;

· che la stazionedella rete regionale di riferimento per la determinazione del superamento del valore limite giornaliero di PM10 nel Comprensorio del Cuoio di Santa Croce sull'Arno èidentificatain quelladi PI-Santa Croce-COOP;

VISTO che la suddetta DGRT n. 1182/2015 entrerà in vigore al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT abrogando la precedente deliberazionedella Giunta regionale17 gennaio 2011, n. 22, e che pertanto ad oggirisulta ancora in vigore detta DGR22/2011 che non include il Comune di Santa Croce sull'Arno tra i Comuni tenuti all’adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme definiti per la qualità dell’aria ambiente;

CONSIDERATO tuttavia che ad oggi presso la centralina ubicata sul territorio comunale identificata come PI-Santa Croce-COOP, dal 1 gennaio 2015 ad oggi risulta superata la soglia di legge pari a 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/mc per il parametro PM10 (come comunicato da ARPAT con nota PEC del 22.12.2015), precisamente al 27.12.2015 risultano essere verificati n. 39 superamenti;

VALUTATA la necessità di garantire la salute dei cittadini e di evitare l’esposizione agli inquinanti delle fasce più sensibili della popolazione, provvedendo all’adozione di interventi contingibili di opportuna durata per limitare le emissioni dalle principali fonti di inquinamento rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici, considerato peraltro che permangono condizioni meteorologiche favorevoli alla formazione degli inquinanti nell’aria, condizioni che non si prevede possano mutare sostanzialmente nei prossimi giorni;

CONSIDERATO che è vigente da anni nel centro abitato del Comune di Santa Croce sull'Arnoil divieto di circolazioneai ciclomotori Euro 0, ai ciclomotori Euro 1 (due tempi), ai motocicli Euro 0 (due tempi), alle autovetture Euro 0 (benzina e diesel) e Euro1 (diesel), ai veicoli merci Euro 0 (benzina e diesel) istituiti con ordinanza n. 3 del 07.04.2010;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e succ. mod. ed int. che reca, tra l’altro, il Regolamento per la conduzione degli impianti termici al fine del contenimento di consumi di energia;

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VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 che definisce i criteri generali in materia di esercizio degli impianti termici;

CONSIDERATO che il Comune di Santa Croce sull'Arno è inseritonella zona climatica “D” e pertanto i limiti di esercizio degli impianti termici risultano di norma 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile e le temperature dell’aria negli ambienti non devono superare i 18°C per gli edifici rientranti nella categoria E8 e di 20°C per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E8, + 2°C di tolleranza;

VISTO l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'articolo n. 10 del Regolamento dei controlli interni dal Responsabile del Servizio in data 29.12.2015 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ORDINA

La messa in atto dei seguenti interventi a partire dal giorno 30 dicembre 2015 e fino al 10 gennaio 2016:

A. divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamentidi sfalci, potature, residui vegetali o altro;

B. riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento, a cura del proprietario, dell’amministratore di condominio o del terzo responsabile dell’impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per 10 (dieci)ore giornaliere, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, e ad asili o scuole e fatte comunque salve le ulteriori esclusioni previste per legge;

C. riduzione della temperatura dell’aria negli ambientia 19° C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n. 412/1993 e a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) dello stesso decreto, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, e ad asili o scuole e fatte comunque salve le ulteriori esclusioni previste per legge;

D. divieto di utilizzo di legna in caminetti aperti a meno che questanon sia l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione

INVITA

E. alla limitazione dell’utilizzo dei mezzi privati di trasporto – privilegiando l’uso del mezzo pubblico o altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale – e all'uso dei mezzi pubblici, ricordando i divieti di circolazione introdotti con Ordinanza del Sindaco n. 3 del 07.04.2010

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richiamata in narrativa.

AVVERTE che tutti i contravventori saranno puniti a termini di legge.

INCARICA il Comando della Polizia Municipale di provvedere alla verifica dell’esecuzione di quanto disposto con il presente atto e di assumere le eventuali iniziative previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa.

DISPONE che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione sul sito internet del Comune di Santa Croce Sull’Arno, provvedendo a dare alla stessa idonea evidenza;

- pubblicazione all’Albo Pretorio;

- per tramite l’Ufficio Segreteria del Comune alle emittenti televisive locali e agli organi di stampa locali;

DISPONE inoltre la stessa venga notificata:

- alla Regione Toscana;

- alla Provincia di Pisa;

- al Comando Polizia Municipale di Santa Croce sull’Arno, per gli adempimenti di competenza;

- al Dipartimento Provinciale ARPAT di Pisa;

- all’Azienda USL – Dipartimento di Prevenzione U.o. Igiene e Sanità Pubblica; - al Comando Stazione Carabinieri di Santa Croce Sull’Arno.

AVVERTE che contro la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Comune di Santa Croce sull'Arno

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