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RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO: IL COMUNE NON DEVE RESTITUIRE GLI ONERI PER L’AREA COMMERCIALE ALL’OSPEDALE

 

venerdì 8 giugno 2018:

Si tratta di oltre 626.000 euro di oneri di urbanizzazione che l’azienda sanitaria aveva già pagato. Ribaltata la sentenza del Tar della Toscana

 

EMPOLI – Il Comune di Empoli ha vinto il ricorso in appello di fronte al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar della Toscana  che aveva accolto il ricorso dell’Azienda USL Toscana Centro in merito a una vicenda che riguarda la galleria commerciale dell’ospedale ‘San Giuseppe’ di Empoli.

 

L’Asl aveva rilevato la ‘non debenza’ della somma versata a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per il rilascio del permesso a costruire dell’area commerciale all’interno dell’ospedale di via Boccaccio. La vicenda risale a 8 anni fa.

 

Il Tar aveva condannato il Comune alla restituzione della somma di  euro 626.938,95 richiesta dall’amministrazione comunale a tale titolo.

La giunta comunale, all’inizio della scorsa estate,  ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato in quanto, sulla base della convenzione stipulata a suo tempo, il 26 maggio 2010, fra Comune e Asl quegli oneri dovevano essere pagati.

 

In quell’occasione fu richiesto un approfondimento all’organo di giurisdizione contabile (Corte dei Conti) allo scopo di confermare la sussistenza dell’obbligo del pagamento degli oneri. Fu anche concordato che la mancata risposta al parere da parte della Corte dei Conti avrebbe confermato l’obbligo per l’Azienda Sanitaria Locale del versamento degli oneri (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione).

 

L’interpello fu effettivamente inoltrato alla Corte dei Conti la quale, il 27 dicembre 2010, comunicò che il quesito non era pertinente alle proprie attribuzioni e pertanto non si espresse né in un senso né nell’altro.

Secondo il Comune, quindi, l’ASL avrebbe avuto un obbligo contrattuale a corrispondere gli oneri dovuti, a prescindere dalla valutazione di merito espressa dal Tar.

Dello stesso parere dunque anche il Consiglio di Stato che, quindi, ha ribaltato la sentenza del Tar: il Comune di Empoli non dovrà restituire gli oneri di urbanizzazione a suo tempo pagati dall’azienda sanitaria.

 

In particolare la sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata ieri, 7 giugno 2018, spiega che per non sussistere il pagamento degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione della galleria commerciale “l’opera debba contribuire con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio pubblico, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio, non idoneo a soddisfare direttamente interessi pubblici; non essendo sufficiente che le opere rendano più agevole la fruizione del servizio”.

Comune di Empoli

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